IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                 PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Vista  la  legge  29  giugno  1939  n.  1497,  sulla protezione delle
bellezze naturali;
Visto  il  regio  decreto  3  giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione
della legge predetta;
Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n.
616, art. 82;
Vista la legge 8 agosto 1985 n. 431, articolo 1 lettera m);
Vista  la  decisione  n.  951  resa in data 13 novembre 1990 dalla VI
sezione del Consiglio di Stato;
Visto  il  decreto  legislativo  20  ottobre 1998, n. 368, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  250  del  26  ottobre  1998 e recante
"Istituzione  del  Ministero  per  i  beni e le attivita' culturali",
Ministero  al  quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al
Ministero per i beni culturali e ambientali;
Visto  il  decreto  ministeriale  10  novembre  1998 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state
delegate  al  Sottosegretario  di  Stato  on.le Giampaolo D'Andrea le
funzioni  ministeriali  previste dalla citata legge 29 giugno 1939 n.
1497;
Visto  il  decreto  ministeriale  13  ottobre  1961  emanato  ex lege
1497/1939  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  266  del  25  ottobre  1961,  recante "Dichiarazione di
notevole  interesse  pubblico della zona della collina di San Pietro,
sita nell'ambito del comune Tuscania (Viterbo);
Visto  il  decreto  Ministeriale  5  luglio  1971  emanato  ex  legge
1497/1939  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana n. 196 del 4 agosto 1971, recante "Dichiarazione di notevole
interesse  pubblico  dell'abitato e delle zone circostanti del comune
di Tuscania";
Considerato  che il comune di Tuscania con nota n. 3160 del 28 aprile
1993  richiedeva  chiarimenti  in  ordine alla vigenza del vincolo ex
art.  1,  lettera  m)  della  legge  8  agosto  1985,  n. 431 su aree
ricadenti  nel territorio comunale indicate graficamente come zone di
interesse   archeologico  dal  Piano  territoriale  paesistico  n.  2
"Litorale  nord" adottato con deliberazione della Giunta regionale n.
2268  del  28  aprile 1987, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1
del  B.U.R.  n.  30  del  3  novembre  1987, aree che non erano state
oggetto  di  provvedimenti specifici che ne indicassero con esattezza
il  perimetro  e la presenza di beni archeologici tali da qualificare
appunto il territorio come definito dal predetto art. 1, lettera m);
Considerato che la ex Divisione II dell'allora Ufficio centrale per i
beni  ambientali  architettonici archeologici artistici e storici del
Ministero  per  i  beni  culturali e ambientali, all'epoca competente
nella  materia,  con  nota  n.  1254/IIG  del  17  giugno  1993,  poi
sollecitata con nota prot. n. A2678/IIE del 7 dicembre 1993, invitava
la  Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio e
la  Soprintendenza  archeologica  per  l'Etruria  meridionale a voler
valutare l'opportunita' di formulare una proposta di vincolo ai sensi
dell'articolo  1, lettera m) della legge 8 agosto 1985 n. 431, per le
aree del territorio comunale di Tuscania indicate dal relativo P.T.P.
quali zone di interesse archeologico;
Considerato  che  alla  luce  della  decisione predetta con circolare
ministeriale  n. 8373 del 26 aprile 1994 si e' rilevata la necessita'
di  individuare  le  zone  definite  di  interesse archeologico dalla
citata  legge  n.  431/1985  con  provvedimenti  ricognitivi  che  ne
perimetrino  con esattezza i confini e specifichino la interrelazione
fra  i  beni  archeologici  presenti  e  l'area che ne costituisce il
contesto di giacenza;
Considerato   che   la   Soprintendenza  archeologica  per  l'Etruria
meridionale  con  nota  prot.  n. 4287 del 9 dicembre 1997 ha inviato
all'Ufficio  centrale  per  i  beni  ambientali  e paesaggistici, nel
frattempo  costituitosi,  la  proposta  di inclusione, fra le zone di
interesse  archeologico  di cui all'art. 1, lettera m) della legge n.
431/1985,  del  territorio  ricadente  nel comune di Tuscania e cosi'
delimitato:  da  nord,  partendo  dall'angolo  nord-est del limite di
vincolo  gia'  posto  con  il succitato decreto ministeriale 5 luglio
1971,  ovverosia  immediatamente  a  sud del cimitero di Tuscania, si
procede  verso  nord  lungo  la strada provinciale Tuscania-Marta fin
oltre la curva del Fontanile di Montefiascone, piegando indi a destra
al  fine  di imboccare la strada vicinale a 1 delle Buche e seguirla,
in  direzione  nord-est,  fino a collegarsi con la strada ENEL per la
centrale  elettrica  San Savino II che si percorre fino alla centrale
elettrica  medesima  e  di qui si raggiunge il fiume Marta. Quindi si
segue  il  corso  del  Marta  in direzione sud fino all'altezza della
centrale  elettrica  San Savino I, oltrepassato il fiume, e si prende
ad  est  la strada vicinale I di San Lazzaro fino alla sua confluenza
con la strada doganale di Montefiascone, la quale ultima si percorre,
indirezione  sud-ovest,  fino  alla  sua  congiunzione  con la strada
provinciale   Tuscanese   (per   Viterbo),  procedendo  quindi  lungo
quest'ultima  verso  est  fino a raggiungere il fosso Pantacciano. La
linea di perimetrazione prosegue lungo il fosso Pantacciano verso sud
fino  alla  confluenza nel fiume Marta e poi segue il corso del fiume
Marta  fino  al  punto della confluenza in esso del fosso Agnattara o
Mignattara  tra  il  Bosco  Castellaccio e la Macchia dell'Elceta. Si
risale  quindi il fosso Mignattara, verso nord, e, per raggiungere la
strada  vicinale  III della Carcarella, si passa lungo il confine tra
le particelle n. 22 e n. 1 del foglio catastale n. 115 e di poi lungo
il  confine  tra le particelle nn. 1 e 12 e la particella n. 40 dello
stesso  foglio  catastale. Procedendo quindi lungo la strada vicinale
III   della   Carcarella   si   perviene   alla   strada  provinciale
Marta-Montebello  che si percorre in direzione nord fino all'incrocio
con  la  strada  vicinale  II  della  Carcarella.  Si  prosegue lungo
quest'ultima   in   direzione  est  fino  a  collegarsi  alla  strada
provinciale  Valle  del  Marta  per  la  quale si piega, in direzione
nord-ovest  seguendola fino alla strada provinciale Tarquiniese che a
sua  volta  si  percorre,  in direzione nord-est, fino al km 2 ca. da
Tuscania.  Qui si piega ad est per la strada del Bodene percorrendola
fino  a  raggiungere  la linea di confine tra le particelle nn. 115 e
116  del foglio catastale n. 51 (a nord) e le particelle nn. 1, 4 e 8
del  foglio  catastale  n.  63  (a  sud) fino a raggiungere la strada
consorziale  della  Perazzeta. Oltrepassata quest'ultima, dopo averla
seguita  per circa m 30, si prosegue lungo la linea di confine tra le
particelle  nn.  131,  135,  136  e 139 del foglio catastale n. 51 (a
nord)  e  le  particelle  nn.  9, 10 e 11 del foglio catastale n. 63.
nonche'  particelle nn. 1 - 2 e 3 del foglio catastale n. 64 (a sud),
raggiungendo  la  strada vicinale delle Vigne nel suo tratto compreso
tra  la particella n. 139 e la particella n. 140 del foglio catastale
n.  51.  Seguendo  detta  strada  si  costeggia  il  lato ovest della
particella n. 140 fino al confine con la particella n. 141, quindi si
piega in direzione sud-est lungo la linea che segna il confine tra le
particelle nn. 141 e 154 del foglio catastale n. 51 (a nord-est) e la
particella  n.  140 del foglio catastale medesimo, nonche' particelle
nn.  8  e  9  del  foglio catastale n. 64 (a sud-ovest), raggiungendo
cosi'  il  ramo orientale della strada vicinale delle Vigne. La linea
di  perimetrazione  prosegue quindi in direzione nord-est lungo detta
strada  fino alla curva e di qui segue poi la linea di confine tra le
particelle  nn.  102  e  113 (a nord-ovest) e la particella n. 153 (a
sud-est)  del  foglio  catastale  n. 51, fino a raggiungere la strada
consorziale  del  Solco  e  seguendola  per  il  tratto  necessario a
ricongiungersi  con  la  strada  comunale  di  Madonna dell'Olivo che
costituisce  il  limite  occidentale  del  vincolo  gia' posto con il
succitato decreto ministeriale 5 luglio 1971;
Considerato  che  con  nota  n. 15754 dell'11 dicembre 1997 la stessa
Soprintendenza  archeologica ha informato il comune di Tuscania della
proposta   di   vincolo   comunicando   l'ufficio   competente  e  la
disponibilita' di accesso agli atti;
Considerato  che  il  comune di Tuscania con nota 1559 del 4 febbraio
1998  ha  chiesto  di conoscere nel dettaglio l'ubicazione delle aree
oggetto della proposta di vincolo;
Considerato  che  la  stessa  Soprintendenza  con nota n. 1945 del 24
febbraio  1998 ha fornito al comune di Tuscania chiarimenti in merito
alla perimetrazione del vincolo;
Considerato  che il comune di Tuscania, con nota n. 3794 del 31 marzo
1998  ha  chiesto  alla  Soprintendenza  archeologica  per  l'Etruria
meridionale una riduzione della perimetrazione del vincolo al fine di
escludere  le aree comprese tra il quartiere ex Gescal e il complesso
degli impianti sportivi dell'"Olivo";
Considerato   che   la   Soprintendenza  archeologica  per  l'Etruria
meridionale  con  nota  n.  6936  del  28  aprile  1998,  indirizzata
all'Ufficio  centrale  per i beni ambientali e paesaggistici ed anche
al  comune  di  Tuscania,  ha  rilevato  che  le aree comprese tra il
quartiere   ex   Gescal   e  il  complesso  degli  impianti  sportivi
dell'"Olivo"  sono  a rischio archeologico essendo incluse nella zona
archeologica  indicata  in  puntinato sui P.T.P. della Regione Lazio,
che  il  quartiere  ex Gescal era gia' stato tenuto al di fuori nella
proposta  di  perimetrazione  nella parte interessata da edificazioni
gia'  avvenute  o  in  atto,  e  quindi  non  ha  ritenuto  di  dover
condividere  la  proposta di riduzione della perimetrazione formulata
dal comune;
Considerato  che  alcuni  dei  complessi  monumentali  insistenti nel
comprensorio,  per il quale e' stata formulata la proposta di vincolo
ex  legge n. 1497/1939, quali il complesso di Colle San Pietro, parti
della  necropoli  di  Pian di Mola, porzione della necropoli di Sasso
Pinzuto-Casale  Galeotti,  la  necropoli  delle Scalette in localita'
Pinocchio,  parti  della  necropoli  de  la  Peschiera  Maschiolo, la
necropoli  Ara  del  Tufo  il  localita'  Guadocinto,  porzione della
necropoli di Valvidone, sono stati gia' sottoposti a vincolo ex legge
n. 1 giugno 1939, n. 1089 con specifici provvedimenti;
Considerato   che   il   territorio,  cosi'  come  perimetrato  dalla
Soprintendenza  archeologica  nella  proposta di vincolo, e' contiguo
all'area   dell'abitato   di  Tuscania  e  alle  zone  immediatamente
circostanti  gia' sottoposte a vincolo ai sensi della legge 29 giugno
1939, n. 1497, con decreto ministeriale 5 luglio 1971;
Considerato  che, come si evince dalla relazione acclusa alla nota n.
4287 del 9 dicembre 1997 della Soprintendenza suddetta, l'area per la
quale  e'  stato  proposto  il provvedimento di tutela costituisce un
comprensorio  di  eccezionale  interesse  determinato dalle rilevanti
presenze archeologiche facenti capo alla citta' etrusca, romana e poi
medioevale di Tuscania, interessata dal percorso di antichi tracciati
fluviali e viarii tra i quali in particolare quello inerente l'antica
Clodia;
Considerato  che  nell'area  sono  presenti,  oltre  ad  insediamenti
antichi  minori  rispetto  al centro primario di Tuscania, anche siti
agricolo-residenziali  di  eta' etrusca o romana fino alla medioevale
distribuiti   secondo   un   popolamento  sparso  caratteristico  del
comprensorio;
Considerato  che  tale area conserva pressocche' intatte fino ad oggi
quelle    caratteristiche    ambientali   che   ne   favoriscono   la
frequentazione  gia'  dall'eta'  del  bronzo,  almeno, lungo le valli
fluviali del Marta, Maschiolo, Pantacciano, Capecchio in particolare;
Considerato   che  queste  caratteristiche  ambientali  permisero  lo
sviluppo   delle  necropoli  etrusche,  sulle  dorsali  collinari  e,
successivamente, sui pendii rivolti ai corsi fluviali, e ne dettarono
peraltro   la   tipologia,   addivenendo   anche  a  significatamente
particolari   manifestazioni   di   architettura  funeraria  rupestre
monumentale,  nonche'  consentirono  la  realizzazione di sepolcri di
eta'  ellenistica  e  romana  repubblicana  e  imperiale  nelle varie
necropoli  afferenti  direttamente  all'antico  centro  di Tuscania o
facenti  piuttosto  capo  ad  insediamenti minori in collegamento con
quello;
Esaminati  gli atti e considerata pertanto la necessita' di garantire
una tutela efficace ed unitaria dell'area predetta che costituisce un
sito  idoneo alla conservazione del patrimonio archeologico presente,
ai   fini   della   preservazione  e  valorizzazione  del  patrimonio
archeologico presente;
Rilevato  che  la tutela dei valori archeologici operata dall'art. 1,
lettera  m),  della  citata  legge  n.  431/1985, e' distinguibile da
quella  operata  dalla  legge  1 giugno 1939, n. 1089, poiche' ha per
oggetto  non  gia' direttamente o indirettamente, i beni riconosciuti
di  interesse  archeologico, ma piuttosto il pregevole territorio che
ne costituisce il contesto di giacenza;
Rilevato  da quanto sopra esposto, che il territorio delimitato nella
perimetrazione  gia'  descritta  e'  da  classificare  tra le zone di
interesse  archeologico, indicate all'art. 1, lettera m), della legge
8  agosto  1985,  n.  431,  per  i valori archeologico-monumentali ed
ambientali insiti e per l'attitudine che il suo profilo presenta alla
conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico di
rilievo  nazionale,  cioe' quale territorio delle presenze di rilievo
archeologico,  qualita'  che  e'  assurta  a valore storico culturale
meritevole di protezione;
Visto  il  parere  favorevole  espresso dal Comitato di settore per i
beni ambientali e architettonici e dal comitato di settore per i beni
archeologici   del   Consiglio  nazionale  per  i  beni  culturali  e
ambientali  riunitisi  in seduta congiunta in data 1 dicembre 1998 in
ordine alla predetta proposta;
                              Decreta:
Il  comprensorio  gravitante  intorno all'antico centro di Tuscania e
comprendente  le  valli  fluviali  del Marta, Maschiolo, Pantacciano,
Capecchio e corsi d'acqua minori, ricadente nel comune di Tuscania in
provincia   di   Viterbo   nei   limiti   sopradescritti  e  indicati
nell'allegata  planimetria,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente  decreto,  e' compreso tra le zone di interesse archeologico
indicate  dall'art. 1, lettera m), della legge 8 agosto 1985, n. 431,
ed e' quindi sottoposto ai vincoli e alle prescrizioni previsti dalla
legge  29  giugno  1939,  n.  1497, e dalla successiva legge 8 agosto
1985, n. 431.
La  Soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale provvedera'
a  che  copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto
venga affissa ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497
e  dell'art.  12  del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo del
comune  di  Tuscania  (VT) e che altra copia della Gazzetta Ufficiale
stessa,  con relativa planimetria da allegare venga depositata presso
i competenti uffici del comune suddetto.
Avverso   il   presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale  avanti  al  Tribunale  amministrativo  regionale del
Lazio,  secondo  le  modalita'  di  cui alla legge 6 dicembre 1971 n.
1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n.
1199,  rispettivamente  entro sessanta e centoventi giorni dalla data
di avvenuta notificazione del presente atto.

       Roma, 18 maggio 1999
                                Il sottosegretario di Stato: D'ANDREA
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1999
Registro n. 1 Beni e attivita' culturali, foglio n. 347