IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI Vista la legge 29 giugno 1939 n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, art. 82; Vista la legge 8 agosto 1985 n. 431, articolo 1 lettera m); Vista la decisione n. 951 resa in data 13 novembre 1990 dalla VI sezione del Consiglio di Stato; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali", Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali; Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato on.le Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939 n. 1497; Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1961 emanato ex lege 1497/1939 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 25 ottobre 1961, recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina di San Pietro, sita nell'ambito del comune Tuscania (Viterbo); Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1971 emanato ex legge 1497/1939 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 196 del 4 agosto 1971, recante "Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'abitato e delle zone circostanti del comune di Tuscania"; Considerato che il comune di Tuscania con nota n. 3160 del 28 aprile 1993 richiedeva chiarimenti in ordine alla vigenza del vincolo ex art. 1, lettera m) della legge 8 agosto 1985, n. 431 su aree ricadenti nel territorio comunale indicate graficamente come zone di interesse archeologico dal Piano territoriale paesistico n. 2 "Litorale nord" adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 2268 del 28 aprile 1987, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 del B.U.R. n. 30 del 3 novembre 1987, aree che non erano state oggetto di provvedimenti specifici che ne indicassero con esattezza il perimetro e la presenza di beni archeologici tali da qualificare appunto il territorio come definito dal predetto art. 1, lettera m); Considerato che la ex Divisione II dell'allora Ufficio centrale per i beni ambientali architettonici archeologici artistici e storici del Ministero per i beni culturali e ambientali, all'epoca competente nella materia, con nota n. 1254/IIG del 17 giugno 1993, poi sollecitata con nota prot. n. A2678/IIE del 7 dicembre 1993, invitava la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Lazio e la Soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale a voler valutare l'opportunita' di formulare una proposta di vincolo ai sensi dell'articolo 1, lettera m) della legge 8 agosto 1985 n. 431, per le aree del territorio comunale di Tuscania indicate dal relativo P.T.P. quali zone di interesse archeologico; Considerato che alla luce della decisione predetta con circolare ministeriale n. 8373 del 26 aprile 1994 si e' rilevata la necessita' di individuare le zone definite di interesse archeologico dalla citata legge n. 431/1985 con provvedimenti ricognitivi che ne perimetrino con esattezza i confini e specifichino la interrelazione fra i beni archeologici presenti e l'area che ne costituisce il contesto di giacenza; Considerato che la Soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale con nota prot. n. 4287 del 9 dicembre 1997 ha inviato all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, nel frattempo costituitosi, la proposta di inclusione, fra le zone di interesse archeologico di cui all'art. 1, lettera m) della legge n. 431/1985, del territorio ricadente nel comune di Tuscania e cosi' delimitato: da nord, partendo dall'angolo nord-est del limite di vincolo gia' posto con il succitato decreto ministeriale 5 luglio 1971, ovverosia immediatamente a sud del cimitero di Tuscania, si procede verso nord lungo la strada provinciale Tuscania-Marta fin oltre la curva del Fontanile di Montefiascone, piegando indi a destra al fine di imboccare la strada vicinale a 1 delle Buche e seguirla, in direzione nord-est, fino a collegarsi con la strada ENEL per la centrale elettrica San Savino II che si percorre fino alla centrale elettrica medesima e di qui si raggiunge il fiume Marta. Quindi si segue il corso del Marta in direzione sud fino all'altezza della centrale elettrica San Savino I, oltrepassato il fiume, e si prende ad est la strada vicinale I di San Lazzaro fino alla sua confluenza con la strada doganale di Montefiascone, la quale ultima si percorre, indirezione sud-ovest, fino alla sua congiunzione con la strada provinciale Tuscanese (per Viterbo), procedendo quindi lungo quest'ultima verso est fino a raggiungere il fosso Pantacciano. La linea di perimetrazione prosegue lungo il fosso Pantacciano verso sud fino alla confluenza nel fiume Marta e poi segue il corso del fiume Marta fino al punto della confluenza in esso del fosso Agnattara o Mignattara tra il Bosco Castellaccio e la Macchia dell'Elceta. Si risale quindi il fosso Mignattara, verso nord, e, per raggiungere la strada vicinale III della Carcarella, si passa lungo il confine tra le particelle n. 22 e n. 1 del foglio catastale n. 115 e di poi lungo il confine tra le particelle nn. 1 e 12 e la particella n. 40 dello stesso foglio catastale. Procedendo quindi lungo la strada vicinale III della Carcarella si perviene alla strada provinciale Marta-Montebello che si percorre in direzione nord fino all'incrocio con la strada vicinale II della Carcarella. Si prosegue lungo quest'ultima in direzione est fino a collegarsi alla strada provinciale Valle del Marta per la quale si piega, in direzione nord-ovest seguendola fino alla strada provinciale Tarquiniese che a sua volta si percorre, in direzione nord-est, fino al km 2 ca. da Tuscania. Qui si piega ad est per la strada del Bodene percorrendola fino a raggiungere la linea di confine tra le particelle nn. 115 e 116 del foglio catastale n. 51 (a nord) e le particelle nn. 1, 4 e 8 del foglio catastale n. 63 (a sud) fino a raggiungere la strada consorziale della Perazzeta. Oltrepassata quest'ultima, dopo averla seguita per circa m 30, si prosegue lungo la linea di confine tra le particelle nn. 131, 135, 136 e 139 del foglio catastale n. 51 (a nord) e le particelle nn. 9, 10 e 11 del foglio catastale n. 63. nonche' particelle nn. 1 - 2 e 3 del foglio catastale n. 64 (a sud), raggiungendo la strada vicinale delle Vigne nel suo tratto compreso tra la particella n. 139 e la particella n. 140 del foglio catastale n. 51. Seguendo detta strada si costeggia il lato ovest della particella n. 140 fino al confine con la particella n. 141, quindi si piega in direzione sud-est lungo la linea che segna il confine tra le particelle nn. 141 e 154 del foglio catastale n. 51 (a nord-est) e la particella n. 140 del foglio catastale medesimo, nonche' particelle nn. 8 e 9 del foglio catastale n. 64 (a sud-ovest), raggiungendo cosi' il ramo orientale della strada vicinale delle Vigne. La linea di perimetrazione prosegue quindi in direzione nord-est lungo detta strada fino alla curva e di qui segue poi la linea di confine tra le particelle nn. 102 e 113 (a nord-ovest) e la particella n. 153 (a sud-est) del foglio catastale n. 51, fino a raggiungere la strada consorziale del Solco e seguendola per il tratto necessario a ricongiungersi con la strada comunale di Madonna dell'Olivo che costituisce il limite occidentale del vincolo gia' posto con il succitato decreto ministeriale 5 luglio 1971; Considerato che con nota n. 15754 dell'11 dicembre 1997 la stessa Soprintendenza archeologica ha informato il comune di Tuscania della proposta di vincolo comunicando l'ufficio competente e la disponibilita' di accesso agli atti; Considerato che il comune di Tuscania con nota 1559 del 4 febbraio 1998 ha chiesto di conoscere nel dettaglio l'ubicazione delle aree oggetto della proposta di vincolo; Considerato che la stessa Soprintendenza con nota n. 1945 del 24 febbraio 1998 ha fornito al comune di Tuscania chiarimenti in merito alla perimetrazione del vincolo; Considerato che il comune di Tuscania, con nota n. 3794 del 31 marzo 1998 ha chiesto alla Soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale una riduzione della perimetrazione del vincolo al fine di escludere le aree comprese tra il quartiere ex Gescal e il complesso degli impianti sportivi dell'"Olivo"; Considerato che la Soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale con nota n. 6936 del 28 aprile 1998, indirizzata all'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici ed anche al comune di Tuscania, ha rilevato che le aree comprese tra il quartiere ex Gescal e il complesso degli impianti sportivi dell'"Olivo" sono a rischio archeologico essendo incluse nella zona archeologica indicata in puntinato sui P.T.P. della Regione Lazio, che il quartiere ex Gescal era gia' stato tenuto al di fuori nella proposta di perimetrazione nella parte interessata da edificazioni gia' avvenute o in atto, e quindi non ha ritenuto di dover condividere la proposta di riduzione della perimetrazione formulata dal comune; Considerato che alcuni dei complessi monumentali insistenti nel comprensorio, per il quale e' stata formulata la proposta di vincolo ex legge n. 1497/1939, quali il complesso di Colle San Pietro, parti della necropoli di Pian di Mola, porzione della necropoli di Sasso Pinzuto-Casale Galeotti, la necropoli delle Scalette in localita' Pinocchio, parti della necropoli de la Peschiera Maschiolo, la necropoli Ara del Tufo il localita' Guadocinto, porzione della necropoli di Valvidone, sono stati gia' sottoposti a vincolo ex legge n. 1 giugno 1939, n. 1089 con specifici provvedimenti; Considerato che il territorio, cosi' come perimetrato dalla Soprintendenza archeologica nella proposta di vincolo, e' contiguo all'area dell'abitato di Tuscania e alle zone immediatamente circostanti gia' sottoposte a vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 5 luglio 1971; Considerato che, come si evince dalla relazione acclusa alla nota n. 4287 del 9 dicembre 1997 della Soprintendenza suddetta, l'area per la quale e' stato proposto il provvedimento di tutela costituisce un comprensorio di eccezionale interesse determinato dalle rilevanti presenze archeologiche facenti capo alla citta' etrusca, romana e poi medioevale di Tuscania, interessata dal percorso di antichi tracciati fluviali e viarii tra i quali in particolare quello inerente l'antica Clodia; Considerato che nell'area sono presenti, oltre ad insediamenti antichi minori rispetto al centro primario di Tuscania, anche siti agricolo-residenziali di eta' etrusca o romana fino alla medioevale distribuiti secondo un popolamento sparso caratteristico del comprensorio; Considerato che tale area conserva pressocche' intatte fino ad oggi quelle caratteristiche ambientali che ne favoriscono la frequentazione gia' dall'eta' del bronzo, almeno, lungo le valli fluviali del Marta, Maschiolo, Pantacciano, Capecchio in particolare; Considerato che queste caratteristiche ambientali permisero lo sviluppo delle necropoli etrusche, sulle dorsali collinari e, successivamente, sui pendii rivolti ai corsi fluviali, e ne dettarono peraltro la tipologia, addivenendo anche a significatamente particolari manifestazioni di architettura funeraria rupestre monumentale, nonche' consentirono la realizzazione di sepolcri di eta' ellenistica e romana repubblicana e imperiale nelle varie necropoli afferenti direttamente all'antico centro di Tuscania o facenti piuttosto capo ad insediamenti minori in collegamento con quello; Esaminati gli atti e considerata pertanto la necessita' di garantire una tutela efficace ed unitaria dell'area predetta che costituisce un sito idoneo alla conservazione del patrimonio archeologico presente, ai fini della preservazione e valorizzazione del patrimonio archeologico presente; Rilevato che la tutela dei valori archeologici operata dall'art. 1, lettera m), della citata legge n. 431/1985, e' distinguibile da quella operata dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089, poiche' ha per oggetto non gia' direttamente o indirettamente, i beni riconosciuti di interesse archeologico, ma piuttosto il pregevole territorio che ne costituisce il contesto di giacenza; Rilevato da quanto sopra esposto, che il territorio delimitato nella perimetrazione gia' descritta e' da classificare tra le zone di interesse archeologico, indicate all'art. 1, lettera m), della legge 8 agosto 1985, n. 431, per i valori archeologico-monumentali ed ambientali insiti e per l'attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico di rilievo nazionale, cioe' quale territorio delle presenze di rilievo archeologico, qualita' che e' assurta a valore storico culturale meritevole di protezione; Visto il parere favorevole espresso dal Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e dal comitato di settore per i beni archeologici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali riunitisi in seduta congiunta in data 1 dicembre 1998 in ordine alla predetta proposta; Decreta: Il comprensorio gravitante intorno all'antico centro di Tuscania e comprendente le valli fluviali del Marta, Maschiolo, Pantacciano, Capecchio e corsi d'acqua minori, ricadente nel comune di Tuscania in provincia di Viterbo nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto, e' compreso tra le zone di interesse archeologico indicate dall'art. 1, lettera m), della legge 8 agosto 1985, n. 431, ed e' quindi sottoposto ai vincoli e alle prescrizioni previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dalla successiva legge 8 agosto 1985, n. 431. La Soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, all'albo del comune di Tuscania (VT) e che altra copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 18 maggio 1999 Il sottosegretario di Stato: D'ANDREA Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1999 Registro n. 1 Beni e attivita' culturali, foglio n. 347